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7 febbraio 2011
Finalmente un po' di
chiarezza da parte di Agcom sulla questione dei regolamenti
del decreto Romani, quello che armonizza in Italia la normativa
sui media audiovisivi digitali europei. Con un notevole balzo
in avanti semplificativo (che riguarda anche l'interfaccia
utente di un sito Web ampiamente rinnovato), il garante delle
Comunicazioni pubblica anche una utilissima FAQ. Ecco le risposte
relative all'esercizio di una Web radio:
L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, sulla base delle competenze ad essa assegnate
dal decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto “decreto
Romani”, di seguito il Decreto), ha approvato due Regolamenti
concernenti rispettivamente la prestazione di servizi di media
audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione
elettronica (in sostanza web-TV, IPTV e mobile TV), nonché
la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.
La disciplina adottata è di derivazione comunitaria.
Il Decreto, infatti, ispirandosi alle definizioni e ai criteri
contenuti nella Direttiva europea 2007/65/CE, ora 2010/13/UE,
e tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti
avvenuti nel settore audiovisivo, stabilisce di applicare
un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi
di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi
di comunicazione elettronica (art. 21, comma 1-bis, del Decreto)
o a richiesta (art. 22-bis del Decreto).
Al fine di rendere più agevole la lettura di alcune
delle novità introdotte dalla disciplina, l’Autorità
ha predisposto un elenco di F.A.Q. le cui risposte hanno lo
scopo di chiarire l’interpretazione delle disposizioni
contenute nei regolamenti.
6) Sono una micro web-tv/web-radio,
devo chiedere l’autorizzazione?
No. L’Autorità ha circoscritto il campo di applicazione
del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente
provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti
che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività
tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite,
sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici
e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a
pagamento) superiore a 100.000 euro.
7) Quali sono i ricavi indicati per la soglia di esenzione?
I ricavi a cui fare riferimento sono quelli derivanti da c.d.
attività tipiche, ovvero pubblicità, televendite,
sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici
e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a
pagamento. Da tali ricavi vanno naturalmente esclusi quelli
derivanti da servizi diversi da quelli televisivi quali, ad
esempio, quelli di hosting, che dunque non vanno computati
ai fini della determinazione della soglia di esenzione. Considerando
lo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del
codice civile, si tratta della voce A1 (ricavi delle vendite
e delle prestazioni).
10) Se non devo chiedere l’autorizzazione,
posso trasmettere?
Sì. Su chi non rientra nel campo di applicazione dei
regolamenti, non incombono né obblighi né divieti
in base al Decreto.
13) Quanto e come devo pagare per l’autorizzazione?
I contributi di istruttoria previsti per la prestazione di
servizi lineari e a richiesta sono dovuti solo da parte di
chi richiede l’autorizzazione. Tutti gli altri soggetti
non devono versare contributi. Essi ammontano, rispettivamente,
a 500 euro per la televisione e 250 euro per la radio da corrispondere
una tantum. Non sono previsti canoni annuali.
14) Se sono una pubblica amministrazione,
posso gestire una web-tv/web-radio?
Sebbene il Testo unico preveda che le amministrazioni pubbliche,
gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente
partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito
non possono, né direttamente né indirettamente,
essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attività di web-tv/web-radio o di video a richiesta,
sono chiaramente fatte salve le web tv/web-radio che svolgono
le attività di informazione e di comunicazione istituzionale
di cui alla legge n. 150/2000 e quanto previsto dal Codice
dell’amministrazione digitale in merito all’utilizzo
delle nuove tecnologie.
20) Sono una radio a richiesta, devo
chiedere l’autorizzazione?
No. Mentre la direttiva disciplina solo i servizi audiovisivi,
il decreto di recepimento si è limitato a fare riferimento
alle radio lineari trasmesse sul web, mentre non reca alcuna
disciplina per quelle a richiesta.
21) I regolamenti si applicano
ai siti che diffondono contenuti generati dagli utenti (cd.
UGC)?
No. Le delibere dell’Autorità, in piena aderenza
con i principi stabiliti dalla direttiva e dal decreto, ne
hanno esplicitamente previsto l’esclusione dal campo
di applicazione dei regolamenti, tranne nel caso in cui sussistano,
congiuntamente, due condizioni in capo ai soggetti aggregatori:
sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo
esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento
economico è facilmente individuabile, affinché
si determini la responsabilità editoriale, sono invece
richiesti due elementi concorrenti: l’esercizio di un
controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in
un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni
televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi
a richiesta.
Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati
dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti
stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.
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