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10 settembre 2010
Rea riparte all'attacco
su diversi fronti in difesa dell'emittenza locale. Tra questi:
Contributi a fondo perduto destinati
alle radio locali
La nota vertenza giudiziaria intrapresa dalla REA davanti
al TAR del Lazio contro il Ministero per costringerlo a rispettare
i tempi e le modalità di pagamento dei contributi fissati
dal Regolamento ha fortemente inciso sull’Amministrazione
per accelerare i pagamenti al fine di evitare che le emittenti,
come ha sentenziato il TAR, si rivolgessero alla Magistratura
ordinaria per mettere in esecuzione il credito. Infatti è
nelle previsioni del Ministero la liquidazione dei contributi
2007 entro breve tempo. Tuttavia le emittenti intenzionate
a proseguire l’azione giudiziaria contro il Ministero
per il recupero dei contributi arretrati sono invitate a mettersi
in contatto con info@reasat.it .
Audiradio e le false indagini di ascolto
Stanca di subire i soprusi di Audiradio, una delle più
ascoltate emittenti romane “Radio Ti Ricordi”,
già Radio Nostalgie, ha dato mandato alla REA di denunciare
all’Antitrust e all’AGCOM la società monopolista
che si occupa delle indagine di ascolto delle emittenti radiofoniche
italiane per attività di false indagini di ascolto
con riserva di citazione legale nelle competenti sedi giudiziarie.
Nella denuncia, tra l’altro, si legge: l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, Organo di vigilanza sulle
indagini di ascolto, è invitata ad indagare sul caso
specifico denunciato e sulle indagini svolte da Audiradio
per conto di altre emittenti locali riguardo alle modalità
delle interviste, alla accettazione delle iscrizioni, alla
omonimia dei marchi e quant’altro riterrà opportuno
per il rispetto della correttezza e trasparenza del rilevamento
del dato di ascolto. L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, presso la quale è aperto
un fascicolo REA/AUDIRADIO, è invitata a valutare la
gravità della presente denuncia e a trarne le dovute
conclusioni per le eventuali sanzioni da comminare alle società
. e AUDIRADIO per la violazione della distorsione del mercato
e quant’altro riterrà opportuno notificare. La
denuncia è confortata da una serie di documenti che
comprovano quanto affermato a carico di Audiradio e di una
società sua cliente alla quale sono stati attributi
nel Lazio migliaia e migliaia di ascolti non suoi. La denuncia
conclude con l’invito alle Autorità di intimare
ad Audiradio la immediata cessazione della pubblicazione di
falsi dati di ascolto applicando le dovute sanzioni.
Alla data odierna l’AGCOM, organo ufficiale di vigilanza
sulle indagini di ascolto, non ha dato alcun segno di vita.
Le emittenti si chiedono come mai l’Autorità
del settore continua a far finta di nulla e a non considerare
le documentate segnalazioni delle emittenti per le gravi violazioni
di Audiradio? Il Presidente Calabrò intervenga di persona
sugli Uffici preposti affinchè verifichino quanto denunciato
sui falsi dati di ascolto Audiradio.
Il punto sulla vertenza Scf/Rea sui
diritti connessi
Si ricorderà che la REA ha segnalato all’Antitrust
le illecite azioni della SCF verso le emittenti locali per
costringerle a pagare diritti connessi non dovuti abusando
della sua posizione dominante nel mercato. La REA è
stata già ascoltata in una serrata quanto esauriente
audizione, ma l’Antitrust ha richiesto nuovi elementi
per valutare l’opportunità di aprire l’istruttoria.
Il 16 luglio scorso la REA ha risposto con una memoria, inviata
per conoscenza anche all’AGCOM, ribadendo che la SCF
pone in essere condotte da cui può desumersi un abuso
della propria posizione dominante in danno del libero mercato.
La REA sostiene che la SCF non è l’unica associazione
di categoria esistente in Italia (vi sono, infatti, anche
l’AFI e Audiocoop oltre alle migliaia di etichette indipendenti.
E’ molto probabile, quindi, che talune emittenti private
possano utilizzare supporti fonografici provenienti da etichette
estranee alla SCF. Ciò nonostante la SCF pone in essere
comportamenti altamente intimidanti nei confronti degli utilizzatori
(lettere perentorie per la firma di un contratto unilaterale
di licenza, invio di fatture per servizi e prodotti mai commissionati,
minacce di ispezioni di agenti della Guardia di Finanza).
La SCF, oltre a non verificare se le emittenti “perseguitate”
utilizzino davvero fonogrammi del proprio repertorio, non
ha mai favorito la possibilità dei fruitori di scegliere
quali brani mandare in onda e di verificare, con la necessaria
trasparente informazione, quali fossero le condizioni economiche
richieste per l’eventuale scelta dei prodotti discografici
dalla stessa gestiti. La SCF, pertanto, sin dalla propria
costituzione, profittando della propria posizione dominante,
ha imposto le azioni esattrici prescindendo dai suddetti preventivi
accertamenti e, senza mai esplicitare il metodo di calcolo
adoperato, ha avviato una capillare campagna di esazione nei
confronti delle emittenti radiofoniche private basata sul
presupposto che ciascuna di esse deve a “mo di tassa”
comunque pagare una percentuale calcolata sul proprio fatturato
senza possibilità di discriminare provenienza, quantità
ed effettivo utilizzo delle opere musicali protette. Inoltre
occorre ribadire che il Legislatore, all’art. 181 ter
della Legge D.A. ha previsto che “I compensi per le
riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione
spettante alla Società, sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti
accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri”. Tale decreto
della Presidenza del Consiglio, però, non è
stato ancora emanato (come ha rilevato la stessa Autorità
con propria determinazione). La SCF, limitandosi ad autodichiarare
crediti nei confronti delle emittenti (pur non offrendo alcun
documento che attesti l’utilizzo da parte delle stesse
di supporti prodotti da Società aderenti al Consorzio),
continua a chiedere ed ottenere svariati decreti ingiuntivi
ai danni delle emittenti, costringendole:
a. a subire le conseguenze della ingiunzione
ed a pagare indebitamente, senza capire il perché e
senza che vi fosse una reale contrattazione pregressa (con
abile sfruttamento della mancata conoscenza della materia
da parte dei pretesi debitori e del loro oggettivo timore
di ulteriori pregiudizi); b. a tentare dispendiosi giudizi
di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di
Milano;
L’art. 73 della Legge sul Diritto d’Autore (L
n. 633/41), con precipuo riferimento all’esercizio del
diritto connesso spettante ai produttori fonografici, prevede
espressamente che “(..) l’esercizio di diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con
gli artisti interpreti o esecutori interessati”; e,
successivamente, al comma II, precisa che “(..) la misura
del compenso e le quote di ripartizione, nonché le
relative modalità, sono determinate secondo le norme
del regolamento”. Il Legislatore, quindi, ha previsto
l’adozione di un regolamento non ancora emanato - ma
di certo ha chiaramente riservato il diritto di riscossione
direttamente in capo al produttore. Ma la SCF, profittando
della confusione e della nebulosità della materia,
travisando il senso della norma e strumentalizzando il proprio
ruolo consociativo - di indubbio rilievo (ma pur sempre di
rappresentatività parziale rispetto all’intera
categoria), ha avviato indebite azioni esattrici nei confronti
delle emittenti radiofoniche, abusando della propria posizione
dominante e della sommarietà della procedura monitoria
presso gli uffici giudiziari (territorialmente incompetenti),
con l’ulteriore e subdolo intento di ostacolare le possibili
e legittime opposizioni;
Si discute sulla legittima determinazione dei compensi. La
discussione nasce, principalmente, perché la SCF impone
criteri quantitativi del tutto illogici ed irrazionali; in
materia, vige una norma che ad oggi può soccorrere
per determinare il compenso per l’uso dei fonogrammi
musicali a fini di radiodiffusione; tale norma è contenuta
(per l’emittenza privata) nel D.P.C.M. 1°.9.1975,
la quale, in difetto di diverso accordo tra le parti, commisura
il compenso all’1,50% delle quote di incassi lordi pubblicitari,
riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio
analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione. Ma nessuno,
tanto meno la SCF, si è adoperato per calcolare l’ammontare
di simile incidenza, simulando quella che può essere
la quota effettivamente imputabile agli utilizzatori. E, come
si è detto, profittando del clima di confusorio timore,
la SCF ha predisposto (ed imposto) percentuali di compenso
alle emittenti radiofoniche, senza tuttavia premurarsi di
negoziarle, né di concordare i parametri applicativi
degli stessi e l’effettiva incidenza economica dell?utilizzazione
dei supporti. Ed ecco, dunque, che le condizioni negoziali
imposte determinano una pretesa economica esorbitante da parte
della SFC, priva del necessario supporto causale e dell’imprescindibile
accordo della controparte contrattuale. Una pretesa economica
violativa delle norme imperative suddette e, paradossalmente,
superiore a quella vantata dalla stessa SIAE nei confronti
delle emittenti. La recente notoria iniziativa dei grandi
network e della stessa REA di protestare contro gli aumenti
imposti da SCF (non mandando in onda i recenti successi musicali
delle etichette SCF) ha generato una eclatante protesta da
parte dei più grandi artisti musicali italiani alcuni
dei quali stanno rilasciando le liberatorie direttamente alle
emittenti pur di salvaguardare il loro lavoro.
In conclusione, si ritiene che la SCF, per le argomentazioni
relative alla legittimazione, per le considerazioni sulla
sostanziale dominanza nel settore di produzione discografica,
per la riferita illegittimità dei parametri unilateralmente
imposti e per le condotte altamente intimidatorie e comprimenti
il libero mercato, ponga in essere costantemente un abuso
di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 della L.
n.287/90 di cui l’Autorità Antitrust non può
ne ignorare per avviare una formale istruttoria ai sensi della
legge 287/90.
(giornale radio.info)
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