Rea: Autunno caldo per le locali


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10 settembre 2010

Rea riparte all'attacco su diversi fronti in difesa dell'emittenza locale. Tra questi:

Contributi a fondo perduto destinati alle radio locali
La nota vertenza giudiziaria intrapresa dalla REA davanti al TAR del Lazio contro il Ministero per costringerlo a rispettare i tempi e le modalità di pagamento dei contributi fissati dal Regolamento ha fortemente inciso sull’Amministrazione per accelerare i pagamenti al fine di evitare che le emittenti, come ha sentenziato il TAR, si rivolgessero alla Magistratura ordinaria per mettere in esecuzione il credito. Infatti è nelle previsioni del Ministero la liquidazione dei contributi 2007 entro breve tempo. Tuttavia le emittenti intenzionate a proseguire l’azione giudiziaria contro il Ministero per il recupero dei contributi arretrati sono invitate a mettersi in contatto con info@reasat.it .

Audiradio e le false indagini di ascolto
Stanca di subire i soprusi di Audiradio, una delle più ascoltate emittenti romane “Radio Ti Ricordi”, già Radio Nostalgie, ha dato mandato alla REA di denunciare all’Antitrust e all’AGCOM la società monopolista che si occupa delle indagine di ascolto delle emittenti radiofoniche italiane per attività di false indagini di ascolto con riserva di citazione legale nelle competenti sedi giudiziarie. Nella denuncia, tra l’altro, si legge: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Organo di vigilanza sulle indagini di ascolto, è invitata ad indagare sul caso specifico denunciato e sulle indagini svolte da Audiradio per conto di altre emittenti locali riguardo alle modalità delle interviste, alla accettazione delle iscrizioni, alla omonimia dei marchi e quant’altro riterrà opportuno per il rispetto della correttezza e trasparenza del rilevamento del dato di ascolto. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presso la quale è aperto un fascicolo REA/AUDIRADIO, è invitata a valutare la gravità della presente denuncia e a trarne le dovute conclusioni per le eventuali sanzioni da comminare alle società . e AUDIRADIO per la violazione della distorsione del mercato e quant’altro riterrà opportuno notificare. La denuncia è confortata da una serie di documenti che comprovano quanto affermato a carico di Audiradio e di una società sua cliente alla quale sono stati attributi nel Lazio migliaia e migliaia di ascolti non suoi. La denuncia conclude con l’invito alle Autorità di intimare ad Audiradio la immediata cessazione della pubblicazione di falsi dati di ascolto applicando le dovute sanzioni.
Alla data odierna l’AGCOM, organo ufficiale di vigilanza sulle indagini di ascolto, non ha dato alcun segno di vita. Le emittenti si chiedono come mai l’Autorità del settore continua a far finta di nulla e a non considerare le documentate segnalazioni delle emittenti per le gravi violazioni di Audiradio? Il Presidente Calabrò intervenga di persona sugli Uffici preposti affinchè verifichino quanto denunciato sui falsi dati di ascolto Audiradio.

Il punto sulla vertenza Scf/Rea sui diritti connessi
Si ricorderà che la REA ha segnalato all’Antitrust le illecite azioni della SCF verso le emittenti locali per costringerle a pagare diritti connessi non dovuti abusando della sua posizione dominante nel mercato. La REA è stata già ascoltata in una serrata quanto esauriente audizione, ma l’Antitrust ha richiesto nuovi elementi per valutare l’opportunità di aprire l’istruttoria. Il 16 luglio scorso la REA ha risposto con una memoria, inviata per conoscenza anche all’AGCOM, ribadendo che la SCF pone in essere condotte da cui può desumersi un abuso della propria posizione dominante in danno del libero mercato. La REA sostiene che la SCF non è l’unica associazione di categoria esistente in Italia (vi sono, infatti, anche l’AFI e Audiocoop oltre alle migliaia di etichette indipendenti. E’ molto probabile, quindi, che talune emittenti private possano utilizzare supporti fonografici provenienti da etichette estranee alla SCF. Ciò nonostante la SCF pone in essere comportamenti altamente intimidanti nei confronti degli utilizzatori (lettere perentorie per la firma di un contratto unilaterale di licenza, invio di fatture per servizi e prodotti mai commissionati, minacce di ispezioni di agenti della Guardia di Finanza). La SCF, oltre a non verificare se le emittenti “perseguitate” utilizzino davvero fonogrammi del proprio repertorio, non ha mai favorito la possibilità dei fruitori di scegliere quali brani mandare in onda e di verificare, con la necessaria trasparente informazione, quali fossero le condizioni economiche richieste per l’eventuale scelta dei prodotti discografici dalla stessa gestiti. La SCF, pertanto, sin dalla propria costituzione, profittando della propria posizione dominante, ha imposto le azioni esattrici prescindendo dai suddetti preventivi accertamenti e, senza mai esplicitare il metodo di calcolo adoperato, ha avviato una capillare campagna di esazione nei confronti delle emittenti radiofoniche private basata sul presupposto che ciascuna di esse deve a “mo di tassa” comunque pagare una percentuale calcolata sul proprio fatturato senza possibilità di discriminare provenienza, quantità ed effettivo utilizzo delle opere musicali protette. Inoltre occorre ribadire che il Legislatore, all’art. 181 ter della Legge D.A. ha previsto che “I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. Tale decreto della Presidenza del Consiglio, però, non è stato ancora emanato (come ha rilevato la stessa Autorità con propria determinazione). La SCF, limitandosi ad autodichiarare crediti nei confronti delle emittenti (pur non offrendo alcun documento che attesti l’utilizzo da parte delle stesse di supporti prodotti da Società aderenti al Consorzio), continua a chiedere ed ottenere svariati decreti ingiuntivi ai danni delle emittenti, costringendole:

a. a subire le conseguenze della ingiunzione ed a pagare indebitamente, senza capire il perché e senza che vi fosse una reale contrattazione pregressa (con abile sfruttamento della mancata conoscenza della materia da parte dei pretesi debitori e del loro oggettivo timore di ulteriori pregiudizi); b. a tentare dispendiosi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Milano;
L’art. 73 della Legge sul Diritto d’Autore (L n. 633/41), con precipuo riferimento all’esercizio del diritto connesso spettante ai produttori fonografici, prevede espressamente che “(..) l’esercizio di diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”; e, successivamente, al comma II, precisa che “(..) la misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento”. Il Legislatore, quindi, ha previsto l’adozione di un regolamento non ancora emanato - ma di certo ha chiaramente riservato il diritto di riscossione direttamente in capo al produttore. Ma la SCF, profittando della confusione e della nebulosità della materia, travisando il senso della norma e strumentalizzando il proprio ruolo consociativo - di indubbio rilievo (ma pur sempre di rappresentatività parziale rispetto all’intera categoria), ha avviato indebite azioni esattrici nei confronti delle emittenti radiofoniche, abusando della propria posizione dominante e della sommarietà della procedura monitoria presso gli uffici giudiziari (territorialmente incompetenti), con l’ulteriore e subdolo intento di ostacolare le possibili e legittime opposizioni;
Si discute sulla legittima determinazione dei compensi. La discussione nasce, principalmente, perché la SCF impone criteri quantitativi del tutto illogici ed irrazionali; in materia, vige una norma che ad oggi può soccorrere per determinare il compenso per l’uso dei fonogrammi musicali a fini di radiodiffusione; tale norma è contenuta (per l’emittenza privata) nel D.P.C.M. 1°.9.1975, la quale, in difetto di diverso accordo tra le parti, commisura il compenso all’1,50% delle quote di incassi lordi pubblicitari, riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione. Ma nessuno, tanto meno la SCF, si è adoperato per calcolare l’ammontare di simile incidenza, simulando quella che può essere la quota effettivamente imputabile agli utilizzatori. E, come si è detto, profittando del clima di confusorio timore, la SCF ha predisposto (ed imposto) percentuali di compenso alle emittenti radiofoniche, senza tuttavia premurarsi di negoziarle, né di concordare i parametri applicativi degli stessi e l’effettiva incidenza economica dell?utilizzazione dei supporti. Ed ecco, dunque, che le condizioni negoziali imposte determinano una pretesa economica esorbitante da parte della SFC, priva del necessario supporto causale e dell’imprescindibile accordo della controparte contrattuale. Una pretesa economica violativa delle norme imperative suddette e, paradossalmente, superiore a quella vantata dalla stessa SIAE nei confronti delle emittenti. La recente notoria iniziativa dei grandi network e della stessa REA di protestare contro gli aumenti imposti da SCF (non mandando in onda i recenti successi musicali delle etichette SCF) ha generato una eclatante protesta da parte dei più grandi artisti musicali italiani alcuni dei quali stanno rilasciando le liberatorie direttamente alle emittenti pur di salvaguardare il loro lavoro.
In conclusione, si ritiene che la SCF, per le argomentazioni relative alla legittimazione, per le considerazioni sulla sostanziale dominanza nel settore di produzione discografica, per la riferita illegittimità dei parametri unilateralmente imposti e per le condotte altamente intimidatorie e comprimenti il libero mercato, ponga in essere costantemente un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 della L. n.287/90 di cui l’Autorità Antitrust non può ne ignorare per avviare una formale istruttoria ai sensi della legge 287/90.


(giornale radio.info)

 


IDEERADIO è un progetto di Francesco Anzalone per ARTICOLO 21