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24 aprile 2010
La scadenza del termine
per la presentazione delle domande per la fornitura di contenuti
sulla radio digitale ex all. A Del. 664/09/Cons Agcom è
incombente.
E, come in passato, si deve purtroppo registrare l'incomprensibile
faciloneria di molti piccoli editori radiofonici, soprattutto
nel sud Italia (i disastri commessi col mancato rispetto dei
termini previsti dalle leggi 223/1990, 422/1993, 66/2001,
non sono serviti evidentemente come insegnamento…).
Sembra inverosimile come, nel 2010 avanzato, con la possibilità
di procurarsi informazioni senza alcun problema via Internet,
ci siano operatori della comunicazione che ancora sostengono
di non aver avuto, sino ad ora, notizia di tale scadenza (così
come di molte altre, va detto).
Lo ha constatato direttamente questo periodico, che in questi
ultimi giorni ha ricevuto decine e decine di e-mail a riguardo
(alcune con accluse bozze di domande errate, malcompilate
o incomplete, con, addirittura, l’invito “ad un
cortese controllo”).
Comunque, a parte la schiera (purtroppo non esigua) di emittenti
totalmente all’oscuro della scadenza o approssimativamente
informate dell'adempimento (e che, come tali, rischieranno
di veder pregiudicato il proprio futuro), è da appuntare
anche la sottovalutazione di un altro aspetto, tanto importante
quanto sottile, dell’allegato A alla delibera Agcom
664/09/Cons: il disposto di cui all’art. 3 c. 13 lettera
c). Tale norma prevede che la domanda per il conseguimento
dell’autorizzazione alla fornitura di contenuti radiofonici
da parte di soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio
dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica ex L. 66/2001 sia subordinata, tra le altre cose,
al fatto che il richiedente sia in regola con il versamento
dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso
il meccanismo di compensazione previsto dall’articolo
4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n.
225/2002 e non sia incorso nella sanzione della revoca della
concessione o dell’autorizzazione. In difetto di tale
requisito, ovviamente, la domanda sarà respinta.
E il Ministero dello Sviluppo Economico, dipartimento Comunicazioni,
a riguardo, ha fatto sapere di non intendere applicare in
maniera estensiva il meccanismo della compensazione, sicché
saranno considerati compensati i canoni nel caso in cui i
contributi equivalenti siano già stati formalmente
riconosciuti (e non in attesa di riconoscimento).
Una buccia di banana sulla quale, ci scommettiamo, cadranno
in molti.
(newslinet.it)
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