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6 settembre 2010
Ecco il comunicato emesso dall'Associazione
Assodeejay:
“Da più parti giungono richieste di chiarimenti
in merito all'obbligo di sottoscrivere la licenza DJ per i
diritti connessi, ci preme quindi fare chiarezza fino in fondo
sulla questione che è di estrema delicatezza. Precisiamo
anzitutto la nostra posizione che è di assoluto riconoscimento
del diritto dei produttori inserita nella legge 633/41 L.D.A.
Riguardo all'applicazione degli art. 72 e 73 della legge sul
diritto d'autore che tutelano i diritti dei produttori, va
precisato che: 'non è configurabile alcun reato penale
nel caso non sia stato assolto il pagamento dei diritti connessi'.
È opportuno che siano chiare le nostre posizioni politiche
verso le società di collecting, che dimostrano di avere
titolo all'incasso dei diritti relativi, anzitutto S.C.F.
e A.F.I., e tutti i produttori privati che non hanno inteso
aderire a nessuna delle società anzidette, che potrebbero
in qualsiasi momento avere titolo a richiedere il compenso
per l'utilizzazione del repertorio di propria produzione.
Le dichiarazioni di rappresentanza del 95% del repertorio
da parte della sola S.C.F. non è stata mai dimostrata
e non corrisponde ai fatti, ancorché l'AFI dichiara
una rappresentanza di un 25% e altre società, che tutelano
il diritto di etichette e produttori indipendenti, dichiarano
la rappresentanza di un 8%. Non abbiamo dati di non aderenti
a nessuna di queste associazioni, ma riteniamo legittimo pensare
ad una percentuale vicina al 20/23 % e, in questo caso i conti
come vedete non tornano.
Neppure accettiamo la presunzione di S.C.F. di essere essa
a ripartire i diritti connessi agli aventi diritto che ne
reclamano la titolarità, non lo accettiamo giuridicamente
e politicamente perché assegnerebbe un ruolo monopolistico
alla S.C.F. che non condivideremo mai.
Allo stato la situazione potrebbe essere così riassunta:
i possessori di licenza DJ rilasciata dalla SIAE per AssoDeejay
e le altre associazioni che hanno sottoscritto l'accordo sono
riconosciuti quali titolati a prodursi le proprie copie lavoro
inseriti nel database della licenza stessa e, per questo,
non soggetti alle sanzioni penali previste dagli art. 171
ter della legge 633/41 L.D.A., in quanto, si deve presumere
che gli stessi stiano utilizzando brani legittimamente estratti
da CD originali o acquistati regolarmente da siti legali,
ovvero che abbiano ottenuto in omaggio la copia da etichette
che hanno regolarmente assolto agli obblighi derivanti da
quanto previsto dalla legge sul D.A., salvo diversa dimostrazione.
Siccome i brani inseriti nel database di “estratto della
licenza” devono corrispondere a quelli legalmente posseduti,
questi potranno essere sottoposti a verifica in un momento
successivo rispetto alla serata di lavoro in corso di svolgimento.
Le società di collecting costituite per gli incassi
dei diritti connessi sono società private. Il diritto
connesso resta quindi una contestazione di mero carattere
amministrativo e civile, risolvibile su querela di parte da
parte della società di collecting o del singolo produttore,
presso il tribunale civile competente, contestandolo al singolo
soggetto DJ, dopo aver dimostrato l'effettivo utilizzo del
repertorio da parte dello stesso; non potrà però
essere chiesto l'intervento delle forze dell'ordine - Guardia
di Finanza, Carabinieri, Polizia ecc. - non essendo configurabile
alcun reato penale e non avendo quindi, questi Organi dello
Stato, incarichi di tutela di diritti economici di società
o soggetti privati.
Diversa invece la posizione di chi non è in possesso
della licenza per copie lavoro, in quanto la necessità
della verifica di acquisto legale dei supporti o dei file
dichiarati originali, potrebbe corrispondere alla esigenza
del sequestro di tali supporti o file.
Va inoltre precisato che i brani acquistati da siti legali
sulla rete o, ottenuti in omaggio, devono comunque essere
riportati nel database della licenza ed essere conservati
per una eventuale ispezione con le relative ricevute di acquisto
o della motivazione del ricevimento omaggiato, in quanto il
solo trasferimento dal computer dove lo si è ricevuto
ad un supporto diverso deve essere considerata una copia e
quindi di fatto una “copia lavoro”. Se ne deduce
quindi che, la licenza DJ, ancorché richiesta attraverso
AssoDeejay, garantisce certezza di regolarità, salvo
diversa dimostrazione durante le verifiche, nel caso vengano
individuati brani scaricati dalla rete o acquisiti illegalmente
in altri modi.
Resta chiara la nostra disponibilità all'apertura di
una trattativa seria con le Società di collecting,
per una licenza che assolva anche il diritto connesso ma su
basi di parità di posizioni e dignità politica;
rigettiamo posizioni preconcette e unilateralmente definite,
siamo aperti alla trattativa, non all'approvazione passiva
di una licenza dai contenuti inaccettabili.
Invitiamo i nostri soci in caso di verifiche per una contestazione
dei diritti di cui agli art. 72 e 73 della LDA 633/41 ad esibire
la presente”.
Mario Di Gioia, Presidente Nazionale AssoDeejay
AssoDeejay - Associazione Nazionale Deejay, Regione Poggi
48, 17031 Leca d'Albenga (Sv), tel. 02/320627372 - 347/3414704,
info@assodeejay.it, www.assodeejay.it.
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