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6 agosto 2009
RAI non molla. le Linee
guida per la trattazione, da parte degli Ispettorati territoriali
del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, delle
problematiche interferenziali tra la concessionaria pubblica
ed i privati, emanate nel giugno 2005 dalla D.G. del dicastero,
devono essere annullate. Viale Mazzini lo chiede a gran voce
al Consiglio di Stato con un ricorso avanzato contro il MSE
e nei confronti di 12 società editrici di emittenti
locali ed un'associazione di categoria delle stesse. A riguardo
si ricorderà che, nel 2005, dopo una durissima protesta
avviata a Milano (a seguito di iniziative repressive adottate
dall'Ispettorato territoriale Lombardia del MSE-Com nei confronti
di uno storico impianto privato asseritamente produttore di
interferenze alle emissioni RAI) e poi estesasi a tutta Italia
in conseguenza di numerose segnalazioni di turbative che la
concessionaria pubblica aveva avanzato relativamente alle
proprie trasmittenti in FM all'indomani della dismissione
degli impianti in onde medie (scelta oggetto di pesantissime
contestazioni), la Direzione Generale dell'allora dicastero
delle Comunicazioni aveva emanato un documento, denominato
"Linee guida per la soluzione di problematiche interferenziali
nel settore della radiodiffusione sonora". Il Ministero
aveva infatti constatato "un aumento delle situazioni
interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora che
provocano su tutto il territorio nazionale un cospicuo contenzioso
tra emittenti, ed in particolare tra emittenti locali e la
RAI", ragione per la quale aveva indetto una riunione
con la partecipazione della Direzione Generale per i servizi
di comunicazione elettronica e radiodiffusione e della Direzione
Generale per la pianificazione e gestione dello spettro radio,
con le Associazioni e la RAI, "intesa a portare su un
tavolo di lavoro a livello centrale le problematiche di tipo
generale presenti sul territorio, al fine di individuare alcune
linee guida" da fornire agli Ispettorati Territoriali
"competenti ad adottare i provvedimenti necessari per
risolvere le situazioni interferenziali". Tenendo conto
di quanto emerso nel citato incontro e del parere degli organi
di indirizzo politico, erano quindi state elaborate d’intesa
tra le due Direzioni Generali le “linee guida”
che gli organi periferici avrebbero potuto seguire per la
trattazione delle pratiche che coinvolgevano problematiche
di incompatibilità tra emittenti radiofoniche private
e RAI. Consapevole della così introdotta limitazione
della tutela privilegiata fino a quel momento riservatale
(a dispetto invece delle emittenti locali, destinate inevitabilmente
a soccombere nel confronto), RAI aveva impugnato il citato
provvedimento innanzi al TAR Lazio, chiedendone l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia. Il TAR adito, però,
respingeva l'istanza cautelare con ordinanza n 6785/2005 sul
presupposto "che il provvedimento impugnato ha portata
provvedimentale e innovativa, come si desume, segnatamente,
dal punto 2" e "che, peraltro, lo stesso non appare
suscettibile, allo stato, di arrecare pregiudizio alla sfera
giuridica della parti ricorrenti. Invero, la immediata lesività
dell’atto implica la sua diretta applicabilità,
cosa che, nella fattispecie, nella quale le contestate linee
guida necessitano di future determinazioni attuative, va esclusa;
né, in contrario avviso può essere invocata,
come fa il ricorrente, la sua possibile rilevanza, quale sopravvenienza
amministrativa, in giudizi pendenti avverso altri provvedimenti
amministrativi". RAI appellava allora l'ordinanza del
primo giudice avanti al Consiglio di Stato, che respingeva
il ricorso con provvedimento n 2609/2006, rilevando che "in
disparte ogni considerazione sul “fumus boni iuris”,
allo stato, non sussiste danno grave ed irreparabile per le
società appellanti, non essendosi, al di fuori dalle
singole svariate situazioni applicative, una possibilità
di ritenere che l’adozione delle linee guida pregiudichi
necessariamente RAI E RAI WAY, in quanto da tale atto deriva
solo la eventualità di riapertura di “tavoli”
istruttori diretti alla compatibilizzazione delle frequenze,
ferma l’esigenza di preminente tutela del servizio pubblico".
Nel giudizio di merito il TAR Lazio confermava la validità
delle Linee guida con una interessante sentenza interpretativa
del provvedimento impugnato, la n 3429/2008 , di cui oggi
RAI e RAIWAY chiedono la riforma ai fini dell'annullamento
dell'atto censurato.
(newslinet.it)
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