Radio. La RAI ci ritenta contro le Linee guida ministeriali per la trattazione delle interferenze coi privati


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6 agosto 2009

RAI non molla. le Linee guida per la trattazione, da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, delle problematiche interferenziali tra la concessionaria pubblica ed i privati, emanate nel giugno 2005 dalla D.G. del dicastero, devono essere annullate. Viale Mazzini lo chiede a gran voce al Consiglio di Stato con un ricorso avanzato contro il MSE e nei confronti di 12 società editrici di emittenti locali ed un'associazione di categoria delle stesse. A riguardo si ricorderà che, nel 2005, dopo una durissima protesta avviata a Milano (a seguito di iniziative repressive adottate dall'Ispettorato territoriale Lombardia del MSE-Com nei confronti di uno storico impianto privato asseritamente produttore di interferenze alle emissioni RAI) e poi estesasi a tutta Italia in conseguenza di numerose segnalazioni di turbative che la concessionaria pubblica aveva avanzato relativamente alle proprie trasmittenti in FM all'indomani della dismissione degli impianti in onde medie (scelta oggetto di pesantissime contestazioni), la Direzione Generale dell'allora dicastero delle Comunicazioni aveva emanato un documento, denominato "Linee guida per la soluzione di problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora". Il Ministero aveva infatti constatato "un aumento delle situazioni interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora che provocano su tutto il territorio nazionale un cospicuo contenzioso tra emittenti, ed in particolare tra emittenti locali e la RAI", ragione per la quale aveva indetto una riunione con la partecipazione della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e della Direzione Generale per la pianificazione e gestione dello spettro radio, con le Associazioni e la RAI, "intesa a portare su un tavolo di lavoro a livello centrale le problematiche di tipo generale presenti sul territorio, al fine di individuare alcune linee guida" da fornire agli Ispettorati Territoriali "competenti ad adottare i provvedimenti necessari per risolvere le situazioni interferenziali". Tenendo conto di quanto emerso nel citato incontro e del parere degli organi di indirizzo politico, erano quindi state elaborate d’intesa tra le due Direzioni Generali le “linee guida” che gli organi periferici avrebbero potuto seguire per la trattazione delle pratiche che coinvolgevano problematiche di incompatibilità tra emittenti radiofoniche private e RAI. Consapevole della così introdotta limitazione della tutela privilegiata fino a quel momento riservatale (a dispetto invece delle emittenti locali, destinate inevitabilmente a soccombere nel confronto), RAI aveva impugnato il citato provvedimento innanzi al TAR Lazio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il TAR adito, però, respingeva l'istanza cautelare con ordinanza n 6785/2005 sul presupposto "che il provvedimento impugnato ha portata provvedimentale e innovativa, come si desume, segnatamente, dal punto 2" e "che, peraltro, lo stesso non appare suscettibile, allo stato, di arrecare pregiudizio alla sfera giuridica della parti ricorrenti. Invero, la immediata lesività dell’atto implica la sua diretta applicabilità, cosa che, nella fattispecie, nella quale le contestate linee guida necessitano di future determinazioni attuative, va esclusa; né, in contrario avviso può essere invocata, come fa il ricorrente, la sua possibile rilevanza, quale sopravvenienza amministrativa, in giudizi pendenti avverso altri provvedimenti amministrativi". RAI appellava allora l'ordinanza del primo giudice avanti al Consiglio di Stato, che respingeva il ricorso con provvedimento n 2609/2006, rilevando che "in disparte ogni considerazione sul “fumus boni iuris”, allo stato, non sussiste danno grave ed irreparabile per le società appellanti, non essendosi, al di fuori dalle singole svariate situazioni applicative, una possibilità di ritenere che l’adozione delle linee guida pregiudichi necessariamente RAI E RAI WAY, in quanto da tale atto deriva solo la eventualità di riapertura di “tavoli” istruttori diretti alla compatibilizzazione delle frequenze, ferma l’esigenza di preminente tutela del servizio pubblico". Nel giudizio di merito il TAR Lazio confermava la validità delle Linee guida con una interessante sentenza interpretativa del provvedimento impugnato, la n 3429/2008 , di cui oggi RAI e RAIWAY chiedono la riforma ai fini dell'annullamento dell'atto censurato.

(newslinet.it)



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